Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao 1975
Legge 9 dicembre 1977, n. 1004
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975
- Aggiornato al
- 16 gennaio 1978
- Articoli
- 78
- Versioni storiche
- 81
- Art. 1Obiettivi. Gli obiettivi del presente Accordo tengono conto delle raccomandazioni…
- Art. 2Definizioni. Ai fini del presente accordo si deve intendere quanto segue: a) per "cacao"…
- Art. 3Membri dell'Organizzazione. 1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro…
- Art. 4Partecipazione di organizzazioni intergovernative. 1. Ogniqualvolta nel presente Accordo…
- Art. 5Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao. 1…
- Art. 6del Consiglio internazionale del cacao. 1. La suprema autorita' dell'Organizzazione e' il…
- Art. 7Poteri e funzioni del Consiglio. 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed adempie o…
- Art. 8Presidente e Vicepresidenti del Consiglio. 1. Il Consiglio elegge per ogni anno…
- Art. 9Sessioni del Consiglio. 1. Come norma generale, il Consiglio si riunisce in sessione…
- Art. 10Voti. 1. I membri esportatori detengono globalmente 1.000 voti, e quelli importatori pure…
- Art. 11Procedura di votazione del consiglio. 1. Per la votazione ciascun membro dispone del…
- Art. 12Decisioni del Consiglio. 1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le…
- Art. 13Cooperazione con altre organizzazioni. 1. Il Consiglio emana tutte le disposizioni…
- Art. 14Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi non membro che e'…
- Art. 15Composizione del Comitato esecutivo. 1. Il Comitato esecutivo si compone di 8 membri…
- Art. 16Elezione del Comitato esecutivo. 1. I membri esportatori ed i membri importatori…
- Art. 17Competenza del Comitato esecutivo. 1. Il Comitato esecutivo e' responsabile nei confronti…
- Art. 18Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo. 1. Ogni membro del Comitato…
- Art. 19Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo. 1. Il quorum richiesto per…
- Art. 20Personale dell'Organizzazione. 1. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo, il…
- Art. 21Privilegi ed immunita'. 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in…
- Art. 22Disposizioni finanziarie. 1. Per la gestione ed il funzionamento del presente Accordo…
- Art. 23Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi. 1. Durante il…
- Art. 24Versamento dei contributi al bilancio amministrativo. 1. I contributi al bilancio…
- Art. 25Verifica e pubblicazione dei conti. 1. Al piu' presto possibile, ma comunque non oltre…
- Art. 26Funzionamento del presente Accordo. 1. Ai fini del presente Accordo, i membri attuano…
- Art. 27Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao. 1. Il Consiglio incoraggia i…
- Art. 28Quotazione giornaliera e prezzo indicativo. 1. Ai fini del presente Accordo, il prezzo…
- Art. 29Prezzi. 1. Ai fini del presente Accordo, viene fissato per il cacao in grani, un prezzo…
- Art. 30Contingenti di base. 1. Per ogni anno contingentale il contingente di base assegnato ad…
- Art. 31Contingenti annui di esportazione. 1. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di ogni…
- Art. 32Portata dei contingenti di esportazione. 1. I contingenti annui di esportazione…
- Art. 33Cacao fine ("fine" oppure" flavour"). 1. Nonostante gli articoli 31 e 39, le disposizioni…
- Art. 34Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione. 1. Il Consiglio segue…
- Art. 35Rispetto dei contingenti di esportazione. 1. I membri prendono tutti i provvedimenti del…
- Art. 36Redistribuzione dei disavanzi. 1. In ogni caso e al piu' presto entro la fine del mese di…
- Art. 37Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice. 1. Viene istituita una scorta…
- Art. 38Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice. 1. Una parte dei fondi della…
- Art. 39Contributi al funzionamento della scorta stabilizzatrice. 1. L'aliquota del contributo…
- Art. 40Acquisti per la scorta stabilizzatrice. 1. Ai fini del presente articolo, la capacita'…
- Art. 41Vendite delle scorte stabilizzatrici intese a difendere il prezzo massimo. 1. Il…
- Art. 42Ritiro del cacao in grani della scorta stabilizzatrice. 1. Nonostante le disposizioni…
- Art. 43Modifiche dei lassi di cambio delle valute. 1. Il direttore esecutivo convoca una…
- Art. 44Liquidazione della scorta stabilizzatrice. 1. Se il presente Accordo deve essere…
- Art. 45Garanzia di approvvigionamento. 1. I membri esportatori si impegnano a seguire, in…
- Art. 46Destinazione ad usi non tradizionali. 1. Se il quantitativo di cacao in grani detenuto…
- Art. 47Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti. 1…
- Art. 48Avvisi di importazioni e di esportazioni. 1. Conformemente alle norme stabilite dal…
- Art. 49Misure di controllo. 1. Ogni membro che esporta il cacao esige la presentazione di un…
- Art. 50Produzione e scorte. 1. I membri riconoscono la necessita' di realizzare un equilibrio…
- Art. 51Ostacoli all'aumento del consumo. 1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il…
- Art. 52Propaganda a favore del consumo. 1. Il Consiglio puo' istituire un comitato con…
- Art. 53Prodotti di sostituzione del cacao. 1. I membri riconoscono che l'impiego di prodotti di…
- Art. 54Cacao trasformato. 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi…
- Art. 55Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri. 1. Ciascun membro limita le…
- Art. 56Operazioni commerciali con non membri. 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere…
- Art. 57Informazione. 1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di…
- Art. 58Studi. Se lo ritiene necessario il Consiglio puo' incoraggiare gli studi sulle condizioni…
- Art. 59Esame annuo. Appena possibile dopo la fine di ciascun anno contingentale, il Consiglio…
- Art. 60Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali. 1. Il Consiglio puo', con votazione…
- Art. 61Consultazioni. Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro…
- Art. 62Vertenze. 1. Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del…
- Art. 63Azione del Consiglio in caso di denuncia. 1. Su richiesta del membro che la presenta…
- Art. 64Eque norme di lavoro. I membri dichiarano che per migliorare il tenore di vita delle…
- Art. 65Firma. Dal 10 novembre 1975 fino al 31 agosto 1976 incluso, il presente Accordo sara'…
- Art. 66Ratifica, accettazione, approvazione. 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica…
- Art. 67Adesione. 1. I governi di tutti gli Stati (1) possono aderire al presente accordo alle…
- Art. 68Notifica di applicazione a titolo provvisorio. 1. Un governo firmatario che intende…
- Art. 69Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il primo…
- Art. 70Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.
- Art. 71Applicazione territoriale. 1. Ogni governo puo', all'atto della firma o del deposito del…
- Art. 72Ritiro volontario. In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo…
- Art. 73Esclusione. Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell'articolo 63, che un…
- Art. 74Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione. 1. In caso di ritiro o di…
- Art. 75Durata e fine. 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno…
- Art. 76Modifiche. 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle Parti…
- Art. 77Disposizioni supplementari e transitorie. 1. Il presente Accordo viene considerato come…
- Art. 78Testi del presente Accordo facenti fede. I testi del presente Accordo in inglese, in…
