[1]Vertenze.

[2]1. Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolta dalle parti in causa viene deferita al Consiglio, per decisione, su richiesta di una delle parti. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure vari membri che detengono insieme almeno un terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, l'opinione, sui punti controversie, di un gruppo consultativo speciale costituito nella forma indicata al paragrafo 3. 3. a) A meno che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente:

  • i)due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato;
  • ii)due persone di qualifica analoga designate, dai membri importatori;
  • iii)un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei commi i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio;
  • b)i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale;
  • c)i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo;
  • d)le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio il quale risolve la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art62 · fonte del testo

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