[1]Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice.

[2]1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni, puo' essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidita' necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore effettivo dei fondi.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art38 · fonte del testo

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