[1]Durata e fine.

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno contingentale completo che segue la sua entrata in vigore, a meno di proroga in applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, o di termine anticipato in applicazione del paragrafo 6. 2. Prima della fine del terzo anno contingentale indicato al paragrafo 1, il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, che il presente Accordo formera' oggetto di nuovi negoziati, o verra' prorogato per 2 ulteriori anni contingentali. 3. Se, in conformita' del paragrafo 2, il presente Accordo e' stato prorogato per due anni contingentali, il Consiglio potra', prima della fine del quinto anno contingentale, decidere con votazione speciale che il presente Accordo sara' oggetto di nuovi negoziati. 4. Se, entro la fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, i negoziati per un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale non sono ancora conclusi, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare nuovamente il presente Accordo per un periodo che non superi, due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Se, prima della fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale e' stato negoziato e firmato da un numero di governi sufficienti affinche' possa entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e' entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata d'applicazione dell'Accordo attuale viene prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo Accordo, rimanendo inteso che la proroga non superera' due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende fine allora alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 39 sussistono sino a quando sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice, oppure se essa e' anteriore, sino alla fine del terzo anno contingentale successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 7. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio restera' in funzione per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificare i conti e suddividere gli averi; durante questo periodo, esso ha i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art75 · fonte del testo

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