((Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle societa' ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle societa' si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a societa' o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso e' effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali. In tutti i casi in cui la ritenuta e' operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dello articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9)).

Testo vigente dal 23 aprile 1967

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1967

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1963 al 23 aprile 1967. 25 parole tolte, 257 parole aggiunte.

Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a tolto: statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 e' operata aggiunto: Statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle societa' ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle societa' si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a societa' o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura tolto: dell'8 aggiunto: del trenta per cento. tolto: Non si applicano agli utili anzidetti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente legge aggiunto: La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso e' effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali. In tutti i casi in cui la ritenuta e' operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dello articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art10 · fonte del testo

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