((Le societa' devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali. Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre procedente. Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, lo ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27

2

La L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."

Testo vigente dal 22 febbraio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1964 al 22 febbraio 1967. 43 parole tolte, 70 parole aggiunte.

Le societa' devono versaretolto: , a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria aggiunto: alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscaleaggiunto: , entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o tolto: di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del tolto: 5% aggiunto: cinque per cento sull'intero importo degli utili aggiunto: soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione. tolto: Nell'ipotesi aggiunto: Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 tolto: della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio aggiunto: degli annunzi legali. Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la tolto: maggiore aggiunto: maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del tolto: 30% aggiunto: trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre tolto: precedente aggiunto: procedente. Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Entro il 31 marzo di ciascun annotolto: , le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, tolto: l'ammontare aggiunto: lo ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata aggiunto: anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente tolto: e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno tolto: ed assoggettati alla ritenuta, del 5% e del 30% aggiunto: e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della tolto: Sezione di tesoreria aggiunto: sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 7 della presente legge, con tolto: la indicazione aggiunto: l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma tolto: dell'art. 1 la, aggiunto: dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta tolto: ed aggiunto: e indicare la quota imputabile a ciascuna azione. Le societa' a responsabilita' limitata aggiunto: e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio aggiunto: fiscale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari