È manifestamente inammissibile, in quanto implica una scelta tra piu` soluzioni possibili - senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata - da effettuarsi quindi sulla base di valutazioni discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, in l. 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, 1 l. dicembre 1948, n. 1438, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per quanto concerne la proroga del regime agevolato previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa limitrofo. cfr. O. n. 185/1989, S. n. 33/1986.
Art. 7 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia · Art. 2 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.