Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia
Legge 1 dicembre 1948, n. 1438
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2008
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi…
- Art. 2In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, e' consentita la immissione…
- Art. 3Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti…
- Art. 4Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potra' essere concesso: a) di…
- Art. 5Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere…
- Art. 6Il Ministero delle finanze determinera' in quali localita' della zona franca e per quali…
- Art. 7Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale…
- Art. 8In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con…
- Art. 9Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti…
- Art. 10Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il…
- Art. 11In attesa che il regime di zona franca sia attuato e' concessa l'immissione in consumo…
- Art. 12E' concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i…
- Art. 13Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di…
