[1]In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, e' consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessita', nonche' delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed ad interim per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

  • 1)zucchero;
  • 2)caffe' e surrogati di caffe';
  • 3)cacao;
  • 4)spiriti;
  • 5)birra;
  • 6)oli di semi alimentari;
  • 7)((...)) lubrificanti;
  • 8)filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

[2]Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 328/1989

    Questione inammissibile
    6 giugno 1989

    È manifestamente inammissibile, in quanto implica una scelta tra piu` soluzioni possibili - senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata - da effettuarsi quindi sulla base di valutazioni discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, in l. 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, 1 l. dicembre 1948, n. 1438, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - per quanto concerne la proroga del regime agevolato previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa limitrofo. cfr. O. n. 185/1989, S. n. 33/1986.

    Art. 7 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia · Art. 2 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1948 al 1 gennaio 2008. 3 parole tolte.

7) tolto: combustibili liquidi eaggiunto: ... lubrificanti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art2 · fonte del testo

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