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In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni della presente legge, costituenti delitti punibili con la sola multa, e' ammessa la decisione amministrativa, ai termini della legge doganale. La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, e' diretta alla Intendente di finanza. L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovra' depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti. La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alla confisca ed alle spese. L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, puo' disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2000 e lire 50.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art34 · fonte del testo

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