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La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'art. 17 e' fissata nella misura seguente;

  • a)3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;
  • b)5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;
  • c)8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;
  • d)15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;
  • e)20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;
  • f)25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire. La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile. La rinuncia alla retribuzione non esonera l'inscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art24 · fonte del testo

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