Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965. 137 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
tolto: 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente;
tolto: 2) il contributo previsto dall'articolo 19;
tolto: 3) il coutributo previsto dall'articolo 22;
tolto: 4) la percentuale prevista dall'articolo 24;
tolto: 5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
tolto: 6) i residui dei depositi per spese di cancelleria;
tolto: 7) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;
tolto: 8) i redditi del patrimonio;
tolto: 9) ogni altra eventuale entrata. La Cassa potra' capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5, integrate dalle quote di ripartizione attribuite agli attivi e le somme che saranno destinate a riserva, mentre dovra' distribuire annualmente tutte le altre entrate del conto generale.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art17 · fonte del testo
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