Art. 2 — Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 2 novembre 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 2 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1996 al 2 novembre 1996. 405 parole tolte, 2 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono organi dell'Ente:
tolto: a) l'amministratore unico;
tolto: b) il collegio dei revisori dei conti. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento, esercita tutte le competenze per la amministrazione e la gestione dell'Ente, trasmette al Ministero delle finanze tutte le determinazioni adottate, vigila sulla loro esecuzione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. L'amministratore unico e' nominato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il compenso spettante all'amministratore unico e' determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui al comma 7, ed e' composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il compenso spettante ai singoli componenti e' determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Lo statuto dell'Ente e' adottato dall'amministratore unico ed e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri, disciplina il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente. L'amministratore unico adotta il regolamento di amministrazione e contabilita', che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attivita' svolte dall'Ente.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-30;456~art2 · fonte del testo
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