Art. 6 — S t a t u t o
Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Lo statuto, in particolare, stabilisce:
- a)le ulteriori cause di incompatibilita', di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7;
- b)l'articolazione territoriale dell'Ente;
- c)le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;
- d)le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;
- e)i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;
- f)i criteri e le modalita' di reclutamento del personale;
- g)l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, con l'incompatibilita' ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attivita' dell'Ente;
- h)l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilita' economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonche' per la definizione dei livelli di qualita' dei servizi resi agli utenti;
- i)i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.
Testo vigente dal 31 luglio 1997
