L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola dall'Azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei. Presso l'Azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto e' abilitato ad operare, nonche' dei limiti di quantita' di prodotto entro i quali puo' eseguire l'intervento. Sulla base della domanda dell'interessato, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacita' finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente. ((7)) --------------- AGGIRONAMENTO (7) Il D.L. 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 agosto 1977, n. 499 ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico."

Testo vigente dal 14 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1966 al 14 giugno 1977. 82 parole aggiunte.

… e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo seguente. aggiunto: 7 --------------- AGGIRONAMENTO (7) Il D.L. 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, dalla L. 1 agosto 1977, n. 499 ha disposto (con l'art. 1) che "Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art10 · fonte del testo

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