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Miscellanea
Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Legge 13 maggio 1966, n. 303
- Aggiornato al
- 14 giugno 1977
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al…
- Art. 2E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Azienda di Stato per…
- Art. 3Dal 1 luglio 1966, l'Azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal…
- Art. 4Sono organi dell'Azienda: il presidente; il Consiglio di amministrazione. Presidente…
- Art. 5Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'Azienda ed e' composto…
- Art. 6Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Azienda. Convoca e presiede…
- Art. 7Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) delibera lo statuto…
- Art. 8Gli uffici dell'Azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale e'…
- Art. 9Presso l'Azienda e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del…
- Art. 10L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni…
- Art. 11La Commissione incaricata di svolgere l'attivita' consultiva, prevista nell'ultimo comma…
- Art. 11-bisLa commissione consultiva di cui al precedente articolo ha altresi' il compito di…
- Art. 12I servizi di cui all'art. 10 sono dall'Azienda affidati mediante asta pubblica o, in…
- Art. 13I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono…
- Art. 14L'assuntore dei servizi puo' procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti…
- Art. 15L'Azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli…
- Art. 16senza rubricaabrogato
- Art. 17L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il…
- Art. 18E' data facolta' all'Azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle…
- Art. 19Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di…
- Art. 20Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con…
- Art. 21senza rubricaabrogato
- Art. 22All'onere di lire 3 miliardi previsto dal primo comma dell'art. 21, si provvede, in…
- Art. 23Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste presenta annualmente al Parlamento una…
- Art. 24Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni…
- Art. 25La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta…
