I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'art. 10. Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e la penalita' a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze. Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione e' trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale e' dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantita' di prodotto trasferita. Compete all'Azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantita' vendute.

Testo vigente dal 26 maggio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art13 · fonte del testo

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