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L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana. Nessuno puo' essere contemporaneamente iscritto a piu' di un albo, ma e' consentito il passaggio da un albo ad un altro. Gli agrotecnici che esplicano attivita' lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attivita' di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e gli affari concernenti l'ufficio cui sono addetti. Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione. Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art7 · fonte del testo

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