Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego". Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari