Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 e' istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali. Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'articolo 2 e' obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attivita' professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attivita' professionali di cui all'articolo 2. 6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992. 90 parole tolte, 110 parole aggiunte.

tolto: Per l'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestaleaggiunto: Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 e' istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali. Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'articolo 2 e' obbligatoria l'iscrizione tolto: nell'albo aggiunto: all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attivita' professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo. I dottori agronomi tolto: e aggiunto: ed i dottori forestali tolto: impiegati aggiunto: dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione tolto: ai quali aggiunto: possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, tolto: possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo aggiunto: l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non tolto: potranno aggiunto: possono esercitare la libera professione, tolto: salvo aggiunto: salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili. tolto: Presso i rispettivi ordini sara' conservato il timbro professionale che verra' consegnato di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati. Per gli incarichi speciali che potessero essere loro conferiti in deroga al suddetto divieto essi dovranno sottostare alla disciplina dell'ordine. Gli iscritti all'albo tolto: dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, aggiunto: con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine tolto: solo per quanto riguarda tale esercizio aggiunto: quando esplicano le attivita' professionali di cui all'articolo 2. 6. Gli iscritti tolto: in aggiunto: ad un albo provinciale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Statotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art3 · fonte del testo

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