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Miscellanea
Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici
Legge 6 giugno 1986, n. 251
- Aggiornato al
- 21 agosto 2014
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 11…
- Art. 2In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti…
- Art. 3Il consiglio del collegio provinciale e' composto da cinque membri se gli iscritti non…
- Art. 4I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da…
- Art. 5Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo…
- Art. 6La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al…
- Art. 7L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della…
- Art. 8L'albo deve essere comunicato alla cancelleria della corte di appello e dei tribunali…
- Art. 9La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale…
- Art. 10Chi e' stato radiato dall'albo puo' chiedere l'immediata riammissione, qualora siano…
- Art. 10-bisLe decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia…
- Art. 11L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente: a) la direzione e l'amministrazione di…
- Art. 12Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli…
- Art. 13I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza…
- Art. 14Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato…
- Art. 15COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91abrogato
