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Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000. Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 60, si procede al sequestro del veicolo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 320/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta…

    Art. 46 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 30 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art46 · fonte del testo

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