Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purche' siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni. Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia. ((Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale)).

Testo vigente dal 22 agosto 2000

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Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1974 al 22 agosto 2000. 20 parole aggiunte.

… non costituisca piu' grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia. aggiunto: Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art44 · fonte del testo

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