Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:

  • 1)rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
  • 2)bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
  • 3)azzurra per i servizi di piazza. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonche' del rimorchio o semirimorchio.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art45 · fonte del testo

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