L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e' subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ((La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il veicolo a motore. La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare. Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33)). Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sara' specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attivita' economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati. Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo. La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita' per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione. Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 31 ottobre 1977

3a

Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".

Testo vigente dal 6 aprile 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1987

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1977 al 6 aprile 1987. 54 parole tolte, 54 parole aggiunte.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e' subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La licenza tolto: alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente e' rilasciata - sino ad una portata utile globale aggiunto: e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il veicolo a motore. La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai tolto: 30 quintali - aggiunto: 3.000 chilogrammi, su presentazione di tolto: domande aggiunto: domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose tolto: di aggiunto: da trasportare. Il rilascio di licenza tolto: alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al precedente articolo 31, per una portata utile globale superiore ai 30 quintali aggiunto: per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari