Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge. Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.1 Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 243/1985

    Ha colpito questo articolo
    29 ottobre 1985

    Va ribadito che il primo comma dell'art. 119 Cost. riserva alle leggi della Repubblica il coordinamento tra finanza regionale e finanza statale, e non permette di alterare il regime delle tesorerie regionali con un atto dell'esecutivo, per cui, anche a ritenere che il legislatore statale ordinario sia competente ad estendere alle Regioni il sistema della tesoreria unica, occorrerebbe allo scopo una nuova disciplina di principio e non basterebbe di certo un provvedimento governativo. Di conseguenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri non può essere legittimamente demandata l'opzione fra il coordinamento e l'accentramento finanziario, cioè fra una serie di tesorerie regionali dotate di proprie giacenze, sebbene circoscritte nella misura del quattro per cento, e le tesorerie puramente nominali, ridotte in sostanza ad agenti del tesoriere unico, sia quanto agli incassi, sia quanto ai pagamenti. Pertanto, essendo diversissime le disposizioni rispettivamente applicabili agli enti inclusi nella tabella A e nella tabella B - annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali) -, e non prestandosi quindi a venire scambiate fra di loro, secondo scelte rimesse all'esecutivo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per lesione della riserva di legge posta a tutela della finanza regionale (restando assorbito il profilo di contrasto con il principio di uguaglianza), dell'art. 2, quarto comma, della detta legge, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A. - S. nn. 162/1982; 307/1983.

    Art. 1 Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1984 al 7 novembre 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

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urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720~art2 · fonte del testo

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