Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/2001

Altra decisione · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4,

della legge regionale della Liguria, riapprovata il 12 dicembre 1999,

recante "Modifiche agli artt. 54, 55 e 56 della legge regionale

4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e contabilita) e

successive modifiche e integrazioni", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre

1999, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2000 ed iscritto al n. 2

del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione

Liguria.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della

delibera legislativa della regione Liguria riapprovata il 14 dicembre

1999 recante "Modifiche agli articoli 54, 55 e 56 della legge

regionale 4 novembre 1977, n. 42 (Norme in materia di bilancio e

contabilita) e successive modificazioni", nella parte in cui aggiunge

all'art. 54 della predetta legge regionale n. 42 del 1977 il comma

4-bis il quale stabilisce che i prestiti obbligazionari non sono

soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge

29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica

per gli enti e gli organismi pubblici);

che la menzionata disposizione viene denunciata per contrasto

con gli artt. 117 e 119, primo comma, della Costituzione e con "le

disposizioni interposte in tema di "tesoreria unica" contenute"

nell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge

finanziaria 1981) come modificato dall'art. 21 del d.l. 12 settembre

1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638), dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e

dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 "e richiamate"

nell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, "ed inoltre

contenute" negli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto

1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del

bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e

ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);

che si è costituita la regione Liguria, la quale ha concluso

per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso,

osservando, anzitutto, che lo scopo della disposizione censurata è

quello "di eliminare ogni residuo dubbio in ordine al regime

applicabile" alle somme di danaro di cui la regione abbia conseguito

la disponibilità in virtù di prestiti obbligazionari, in vista

della loro utilizzazione come fonte di finanziamento degli

investimenti regionali;

che, ad avviso della regione, l'obbligo di utilizzazione del

sistema di tesoreria unica, relativamente alle somme conseguite a

titolo di prestito, sarebbe stato escluso prima dall'art. 40 della

legge n. 119 del 1981, poi dall'art. 4 del d.l. n. 688 del 1985,

successivamente dall'art. 14-bis del d.l. n. 151 del 1991 il quale

deve ritenersi applicabile anche nei confronti delle regioni e,

infine, dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, il

quale, ponendosi l'obiettivo del superamento del regime di tesoreria

unica, include, tra le entrate per le quali il predetto regime deve

continuare ad avere applicazione nei confronti delle regioni e degli

enti locali, solo quelle relative ad operazioni di indebitamento

provenienti, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello

Stato;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, sia il Presidente

del Consiglio dei ministri, che la regione Liguria hanno depositato

memorie illustrative;

che, nella propria memoria, il ricorrente segnala la

sopravvenienza, in materia di tesoreria unica, dell'art. 66 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001),

mentre la regione, oltre a ribadire le argomentazioni già svolte nel

senso dell'infondatezza della proposta questione, ha anch'essa

richiamato il predetto art. 66, osservando, in particolare, che,

dalla disposizione di cui al comma 5, si evince il principio di

esclusione dall'obbligo di versamento in tesoreria unica delle

risorse il cui procacciamento non incida sul bilancio dello Stato,

espressamente previsto, per gli enti locali, dall'art. 14-bis del

d.l. n. 151 del 1991;

che, in sede di discussione orale in udienza pubblica, il

ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che sia

dichiarata la cessazione della materia del contendere ed a siffatta

richiesta ha aderito la difesa della regie Liguria.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente

questione di costituzionalità, è entrato in vigore l'art. 66 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha dettato, in materia di

tesoreria unica, una articolata disciplina, la quale, tra l'altro,

prevede che:

"a decorrere dal 1° marzo 2001, le regioni sono incluse nella

tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive

modificazioni" (comma 5);

"le entrate costituite da assegnazioni, contributi,

devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro

proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono

essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono

essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale

dello Stato", essendo incluse, tra le predette entrate, "quelle

provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in

parte, da interventi finanziari dello Stato" (comma 6);

"si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6

dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" (comma 7);

che quanto evidenziato integra un mutamento del quadro

normativo, attinente proprio alle disposizioni statali in materia di

tesoreria unica - nelle quali il ricorso individua le norme

interposte che, unitamente agli artt. 117 e 119 della Costituzione,

sarebbero asseritamente vulnerate dalla disposizione regionale

denunciata - che ha inciso radicalmente sui termini della sollevata

questione, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di

una pronunzia della Corte (vedi, sentenza n. 84 del 1988), come, del

resto, hanno sostenuto le stesse parti del presente giudizio,

assumendo cessata la materia del contendere;

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale sollevatadal Presidente del

Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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