Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1993

Altra decisione · depositata il 01/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana,

Umbria e Liguria notificati il 15 aprile, il 22 e 27 luglio ed il 16

ottobre 1992, depositati in cancelleria il 24 aprile, il 10 agosto ed

il 3 novembre 1992, per conflitti di attribuzione sorti a seguito di

varie note o vaglia del Ministro del tesoro, emessi rispettivamente

in data 8 febbraio 1992, 8, 15 e 22 giugno 1992, nonché in data 20

agosto 1992, con i quali sono state accreditate alle Regioni somme

minori di quelle

richieste ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici) e dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge

finanziaria del 1981) ed iscritti ai nn. 15, 28, 29 e 39 del registro

conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri relativi ai conflitti promossi dalle Regioni Veneto, Umbria

e Liguria;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione

Veneto, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Alberto Predieri e

Maurizio Pedetta per la Regione Umbria, Giampaolo Zanchini per la

Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministro del tesoro

in data 8 febbraio 1992, con la quale si dava notizia di un accredito

dalla tesoreria centrale a quella regionale di una somma, giacente

nel conto corrente intestato alla Regione stessa, ritenuta inferiore

all'ammontare del prelevamento richiesto. Secondo la Regione, l'atto

impugnato è espressivo di un comportamento statale contrario alle

leggi della tesoreria unica ed è invasivo delle competenze

attribuite alle regioni dagli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione.

Premesso che, in risposta a una lettera del Presidente della

Regione Veneto, che lamentava, come ultimo episodio di una lunga

prassi, il non soddisfacimento integrale di sette richieste di

accreditamento dei propri fondi avanzate tra il 29 ottobre 1991 e la

fine dello stesso anno, il Ministro del tesoro aveva affermato che

nel gennaio del 1992 erano state integralmente soddisfatte due

domande formulate nello stesse mese, la ricorrente ritiene di dover

interpretare la nota del Ministro come manifestazione non equivoca

dell'implicita affermazione di un potere statale di disporre ad

libitum, in sede di accreditamento per necessità di cassa, delle

risorse finanziarie proprie delle regioni, depositate nella tesoreria

centrale ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

A sostegno della richiesta che sia dichiarata la mancanza del

suddetto potere in capo allo Stato, la ricorrente richiama la

giurisprudenza costituzionale e, in particolare, quattro punti in

essa presenti. Innanzitutto, la Regione ricorda che il sistema della

tesoreria unica è espressione del potere di coordinamento attribuito

dall'art. 119 della Costituzione allo Stato, per mezzo del quale si

mira a impedire un ristagno di liquidità presso i tesorieri

regionali attraverso la disciplina dei ritmi di accreditamento delle

risorse finanziarie regionali. In secondo luogo, la stessa ricorrente

osserva come sia costante nella giurisprudenza costituzionale

l'affermazione che quel sistema non deve trasformarsi in un anomalo

strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale. In terzo

luogo, sempre secondo la ricorrente, la Corte ha più volte ribadito

che alle regioni dev'esser assicurata in ogni caso la piena e pronta

disponibilità delle proprie risorse collocate presso la tesoreria

dello Stato, allo scopo di evitare improvvisi vuoti di cassa, che

pregiudicherebbero il buon andamento dell'amministrazione pubblica e

frustrerebbero esigenze primarie della collettività. Infine, la

Regione Veneto ricorda che la Corte ha pure affermato che il rifiuto

dello Stato di porre a disposizione delle regioni le loro proprie

risorse non potrebbe esser giustificato con il richiamo a finalità

generali, pur se di precipuo e stringente rilievo, trattandosi di

interessi costituzionalmente garantiti alle regioni.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito

solo formalmente, rinviando a una successiva memoria lo svolgimento

delle proprie ragioni.

3. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministro del tesoro

in data 8 giugno 1992, con la quale, a fronte di una richiesta della

Regione di reintegro della propria cassa per complessivi 234 miliardi

e trecento milioni di lire, è stata comunicata l'emissione di un

vaglia del tesoro limitato a complessivi 200 miliardi di lire.

Dopo aver ricordato che l'atto impugnato rappresenta l'ultimo

elemento di una sequenza di rifiuti di corrispondere integralmente

alle richieste della Regione di accreditamento di proprie risorse, la

ricorrente ritiene che il comportamento ministeriale censurato

risulti lesivo delle competenze assicurate alle regioni dagli artt.

119, 117, 118 e 97 della Costituzione.

A conforto dell'ammissibilità del conflitto da essa proposto, la

Regione Toscana sostiene che con l'atto impugnato il Ministro del

tesoro ha sostanzialmente affermato un proprio potere discrezionale

di riduzione delle richieste regionali di accreditamento dei propri

fondi depositati presso la tesoreria statale, anche se formulate nel

rispetto del tetto e delle procedure fissate dalla legge 29 ottobre

1984, n. 720, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione. In

ogni caso, conclude sul punto la ricorrente, dall'atto impugnato si

desume un comportamento significante in direzione dell'affermazione

del predetto potere, così che si confermerebbe anche per questa via

l'ammissibilità del conflitto.

Nel merito, anche la Regione Toscana richiama a sostegno delle

proprie richieste la costante giurisprudenza costituzionale, che essa

interpreta in termini non dissimili da quelli esposti in relazione al

precedente ricorso della Regione Veneto.

4. - Un ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato, sostanzialmente identico nei profili di lesività lamentati e

nelle argomentazioni addotte rispetto a quello presentato dalla

Regione Toscana, è stato proposto dalla Regione Umbria in relazione

a due note del Ministro del tesoro in data 15 e 22 giugno 1992, con

le quali, a fronte di richieste della Regione di reintegro della

propria cassa per complessivi 88 miliardi e 423 milioni di lire, è

stata comunicata l'emissione di vaglia del tesoro per complessivi 60

miliardi di lire.

5. - Nel giudizio appena indicato il Presidente del Consiglio dei

ministri si è costituito solo formalmente, riservandosi di esporre

le proprie ragioni in una memoria successiva.

6. - La Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione al vaglia del tesoro emesso in

data 20 agosto 1992 e, comunque, in relazione al comportamento

significante del Ministro del tesoro, con cui quest'ultimo, a fronte

della richiesta della Regione Liguria dell'11 agosto 1992 di

prelevare dal proprio conto corrente tenuto presso la tesoreria

centrale dello Stato la somma di 38 miliardi e 100 milioni di lire,

ha accreditato soltanto 20 miliardi di lire. Tale comportamento, che

la ricorrente giudica arbitrario, lederebbe l'autonomia finanziaria

riconosciuta alle regioni dall'art. 119 della Costituzione e,

conseguentemente, le competenze alle stesse assegnate dagli artt. 117

e 118 della Costituzione.

Dopo aver ricordato che l'atto impugnato è l'ultimo episodio di

una lunga prassi di inadempienze da parte dello Stato, la Regione

Liguria sostiene che non spetta allo Stato privarla della piena e

immediata disponibilità delle proprie somme giacenti presso la

tesoreria centrale. A questa conclusione, osserva la ricorrente, si

giunge attraverso un esame della legislazione sulla tesoreria unica

alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, che

la stessa Regione riassume in termini analoghi a quelli esposti dai

precedenti ricorsi.

7. - Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri si è costituito solo formalmente, rinviando a un successivo

scritto difensivo l'illustrazione delle proprie ragioni.

8. - In prossimità dell'udienza la Regione Veneto ha presentato

una memoria con la quale, pur in assenza dello svolgimento da parte

statale degli argomenti a sostegno delle tesi sulla inammissibilità

o sull'infondatezza del ricorso, mira a contestarne egualmente le

conclusioni.

In punto di ammissibilità, la ricorrente, dopo aver precisato che

nel caso si configura un conflitto reale, e non virtuale, ricorda che

in tema di atto idoneo a innescare un conflitto di attribuzione è

sufficiente che si riscontri un comportamento significante, il quale

può consistere, secondo una dottrina autorevole, anche in atti

omissivi. E, afferma la Regione, quantomeno questo è ciò che si è

verificato nella vicenda. Sul merito del conflitto la ricorrente,

dopo aver ricordato che tutte le richieste di accreditamento erano

state avanzate entro il tetto del 3 per cento e che alcune di esse

erano conseguenti a situazioni di cassa della tesoreria regionale a

zero lire, afferma che il Ministro del tesoro non ha alcun potere di

decurtazione sui prelevamenti, neppure sulla base di pretese

situazioni di provvisorietà o di urgenza.

9. - In prossimità dell'udienza il Presidente del Consiglio dei

ministri ha depositato una memoria al fine di illustrare le proprie

ragioni a favore dell'inammissibilità o dell'infondatezza del

ricorso proposto dalla Regione Veneto.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che il ricorso di tale Regione

è inammissibile, poiché l'atto impugnato non sarebbe invasivo, ma,

al più, sarebbe semplicemente illegittimo. Infatti, in replica a una

lettera del Presidente regionale che lamentava un parziale

soddisfacimento delle proprie richieste di prelevamento, il Ministro

del tesoro ha risposto che nel mese di gennaio del 1992 la Regione

Veneto aveva inoltrato soltanto due domande, che erano state

immediatamente evase per l'intero importo. In questa nota, secondo la

resistente, non potrebbe scorgersi alcuna affermazione, neppure

implicita, del potere del Ministro del tesoro di determinare

l'importo dell'accredito dei fondi alle regioni in misura inferiore a

quella richiesta. Né va dimenticato, continua l'Avvocatura dello

Stato, che questa Corte nella recente sentenza n. 473 del 1992 ha

affermato che, perché un atto debba esser ritenuto invasivo, occorre

che lo Stato eserciti poteri corrispondenti ad attribuzioni di

spettanza regionale. Nel caso, ammesso pure che sussista la

manifestazione di un potere del genere, si riscontrerebbe nient'altro

che una mera affermazione di principio, e non già un concreto

esercizio di competenze regionali, tanto che la ricorrente

chiederebbe a questa Corte un'inammissibile pronunzia con effetti

meramente dichiarativi.

Sul merito del conflitto, precisato che a suo parere l'autonomia

finanziaria delle regioni può legittimamente subire compressioni ad

opera dell'ampio potere discrezionale di coordinamento riconosciuto

allo Stato dall'art. 119 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato

afferma che quest'ultimo potere può esser esercitato, oltreché

tramite leggi, attraverso atti amministrativi applicativi di leggi di

coordinamento, come quelli contestati. Inoltre, le disponibilità

delle regioni presso la tesoreria dello Stato sono, secondo la

resistente, di carattere meramente contabile, potendo mancare fondi

in cassa sia a causa di insuccesso nella collocazione dei titoli

pubblici sul mercato, sia a causa dell'eccessiva onerosità del

ricorso ad anticipazioni della Banca d'Italia in ragione di squilibri

monetari, come quelli verificatisi negli ultimi mesi. In tal caso,

potrebbe avvenire, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, che il

fabbisogno di cassa non sia adeguatamente soddisfatto, così da

giustificare la decurtazione, da parte del Ministro del tesoro, delle

richieste di accreditamento effettuate dalle regioni sui fondi

giacenti nelle contabilità speciali. Ma, conclude la resistente,

tali riduzioni non darebbero luogo ad alcuna invasione di competenze

regionali, poiché si tratterebbe di decisioni necessitate

dall'esigenza di rispettare le regole ineludibili per un corretto

governo della finanza pubblica, regole che non potrebbero non imporsi

a tutti gli enti pubblici coinvolti da quel governo.

10. - Sempre in prossimità dell'udienza, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha depositato altre due memorie dall'identico

contenuto al fine di argomentare per l'infondatezza dei ricorsi

proposti dalle Regioni Umbria e Liguria.

Ricordata la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il

sistema della tesoreria unica è diretto a regolare la liquidità

secondo apprezzamenti dipendenti dal mutare della situazione

economica e limitati dalla sola esigenza che la relativa disciplina

non si trasformi in un anomalo strumento di controllo della gestione

finanziaria delle regioni, l'Avvocatura dello Stato afferma che nel

caso quel discrezionale apprezzamento sulla liquidità monetaria e

sui flussi di spesa pubblica giustificherebbe l'esercizio da parte

del Ministro del tesoro del potere di non soddisfare completamente le

richieste di accreditamento avanzate dalle regioni. Infatti, precisa

la resistente, la garanzia a favore delle regioni relativa alla piena

e immediata disponibilità in ogni momento delle somme giacenti

presso la tesoreria dello Stato, pur affermata da questa Corte nei

limiti prescritti dalla legge n. 119 del 1981 e dalle successive

modificazioni, deve cedere in periodi di crisi di fronte

all'esercizio del potere statale prima indicato, giustificato da

esigenze di governo della finanza pubblica. In definitiva, conclude

l'Avvocatura dello Stato, l'invasività dell'esercizio del potere di

controllo in esame dipende dal fine perseguito dallo Stato, il quale,

anziché risolversi in forme di controllo sulla gestione finanziaria

delle regioni (come si è verificato nel caso deciso con la sentenza

n. 384 del 1992), deve mirare alla disciplina dei flussi finanziari

(come sarebbe accaduto nel caso di specie, nel quale le riduzioni

sono state praticate nei confronti di tutti gli enti pubblici che

intrattengono rapporti di conto corrente con la tesoreria unica). Considerato in diritto

1. - Le Regioni Veneto, Toscana, Umbria e Liguria hanno presentato

distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione a varie note o vaglia del Ministro del Tesoro -

emessi rispettivamente in data 8 febbraio 1992, 8, 15 e 22 giugno

1992, nonché in data 20 agosto 1992 - con i quali sono state

accreditate alle regioni somme minori di quelle richieste ai sensi

dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del

sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e

dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria per

il 1981). Secondo le ricorrenti, i minori accreditamenti di somme

rispetto a quelli da ciascuna richiesti, ai sensi delle norme di

legge appena richiamate, violerebbero l'autonomia finanziaria

regionale garantita dall'art. 119 della Costituzione, nonché gli

artt. 117 e 118 della Costituzione e, secondo la Regione Toscana,

anche l'art. 97 della Costituzione.

Poiché i ricorsi sollevano profili identici o strettamente

connessi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica sentenza.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha preliminarmente

presentato un'eccezione di inammissibilità nei confronti del ricorso

depositato dalla Regione Veneto, che, tuttavia, non può essere

accolta.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'atto impugnato, vale a dire la

lettera del Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1992, non

conterrebbe, innanzitutto, alcuna affermazione, neppure implicita,

del potere del Ministro di determinare l'importo dell'accredito alla

regione in misura inferiore a quella richiesta e non avrebbe,

inoltre, un carattere invasivo, sia perché non pretenderebbe di

esercitare alcuna attribuzione di spettanza regionale, sia perché

enuncerebbe, tutt'al più, una mera affermazione di principio in

relazione alla quale potrebbe darsi una pronunzia con effetti

meramente dichiarativi, e non già la risoluzione di un conflitto reale.

La vicenda che ha dato luogo al conflitto di attribuzione in esame

è iniziata con una lettera inviata il 14 gennaio 1992 dal Presidente

della Regione Veneto al Ministro del tesoro, con la quale, dopo aver

fatto presente che nel 1991 risultavano emessi dalla tesoreria

centrale mandati di pagamento a favore della Regione stessa del

valore complessivo di 128 miliardi di lire a fronte di oltre "116

miliardi di sofferenza" e che "accreditate informative hanno

consentito di accertare (che) potrebbe essere disponibile forse

appena 1/7 dell'indispensabile", la Regione concludeva domandando al

Ministro di "voler intervenire affinché siano rispettate

integralmente le necessità di questa Regione", segnatamente

affinché siano soddisfatte per intero le "necessità

improcrastinabili di 244 miliardi". In data 8 febbraio 1992, il

Ministro del tesoro ha risposto inviando una lettera - quella che ha

innescato il presente conflitto di attribuzione - con la quale, preso

atto delle preoccupazioni manifestate dalla Regione a proposito

dell'integrale accreditamento dei 244 miliardi di lire richiesti, fa

presente che "nel corrente mese di gennaio la Regione Veneto ha

inoltrato due richieste di prelevamento fondi, rispettivamente per

lire 97 miliardi con nota 3.1.1992 e per lire 81 miliardi con nota

del 15.1.1992, entrambe evase per l'intero importo in data 9 gennaio

e in data 20 gennaio c.a.".

Dalla corrispondenza intercorsa risulta chiaramente che, di fronte

alla Regione Veneto che denunzia il parziale accreditamento dei fondi

richiesti e domanda al Ministro del tesoro di intervenire per sanare

l'anomala situazione, il Ministro stesso, dimostrando di essere a

conoscenza che l'integrale richiesta della Regione assommava a 244

miliardi di lire, si limita a replicare che le richieste del mese

precedente, concernenti in complesso 178 miliardi di lire, erano

state integralmente soddisfatte. La risposta sostanzialmente evasiva

del Ministro induce a individuare nell'atto impugnato la

manifestazione di un'intenzione e di un comportamento concludente

diretti sostanzialmente a negare il soddisfacimento integrale delle

richieste formulate dalla Regione Veneto in ordine all'accreditamento

di 244 miliardi di lire.

Queste considerazioni portano a escludere la fondatezza della

supposizione, avanzata dall'Avvocatura dello Stato, concernente il

preteso carattere ipotetico o congetturale del conflitto. Nel caso,

anche se non si versa in un'ipotesi di vindicatio potestatis, si ha

un atto potenzialmente lesivo dell'autonomia finanziaria garantita

alle regioni dall'art. 119 della Costituzione, per effetto di un

comportamento dello Stato che si assume contrario alle leggi e

produttivo di turbativa nei confronti dell'esercizio del potere della

regione relativo alla corretta e legittima gestione delle proprie

risorse finanziarie.

3. - I ricorsi vanno accolti.

A norma dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n.

119 (Legge finanziaria per il 1981), la cui applicabilità è stata

estesa alle regioni dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre

1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed

organismi pubblici), le regioni non possono mantenere disponibilità

depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito fungenti

da tesorieri (ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo

1936, n. 375, e successive modificazioni) per un importo superiore al

3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di

competenza delle regioni medesime (salve alcune voci che, ai fini

della presente decisione, non hanno alcuna rilevanza). Sempre a norma

dell'art. 40, primo comma, appena citato, ove le disponibilità

regionali giacenti presso le aziende di credito tesorieri superino il

suddetto limite del 3 per cento (il cui importo in cifra è

comunicato al proprio tesoriere dal presidente della regione

interessata), sulle disponibilità eccedenti è posto a carico delle

aziende di credito un interesse pari al tasso ufficiale di sconto

aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma quarto dello stesso art. 40, poi, le

assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio

dello Stato, dovuti alle regioni, affluiscono in conti a queste

ultime intestati presso le tesorerie dello Stato. In base al comma

successivo, infine, le regioni possono operare prelevamenti sui conti

a loro intestati a condizione, però, che rispettino con regolarità

l'onere di comunicare al Ministro del tesoro, all'inizio di ogni

trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso.

Sin dalla sentenza n. 162 del 1982, questa Corte, con orientamento

costante (v., anche sentt. nn. 243 del 1985 e 61 del 1987, nonché

ord. n. 759 del 1988), ha affermato che la ratio del complesso di

norme ora ricordato è quella di consentire allo Stato, in

riferimento a un interesse dell'intera comunità nazionale, il

controllo della liquidità e la disciplina dei relativi flussi

monetari e, in particolare, di evitare che somme reperite dallo Stato

attraverso il ricorso al mercato finanziario e comportanti, pertanto,

il pagamento di onerosi interessi da parte dello Stato stesso,

finiscano per giacere presso i tesorieri regionali, dando così vita

a una produzione di interessi a favore delle regioni scaturente, in

definitiva, da erogazioni di somme prese a prestito dallo Stato.

Questo circolo vizioso delle finanze pubbliche è impedito dal

"sistema della tesoreria unica", il quale, per riprendere valutazioni

già espresse da questa Corte nelle decisioni precedentemente

ricordate, è ispirato alla "esigenza fondamentale per lo Stato (di)

limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi

rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti (regionali)".

Tale esigenza e le norme di legge che ad essa si ispirano sono,

dunque, espressione del potere di coordinamento della finanza

regionale con quella nazionale e degli enti locali, che l'art. 119

della Costituzione attribuisce allo Stato.

Tuttavia, questa stessa Corte ha sempre precisato che il corretto

esercizio di tale potere, se consente allo Stato di regolare

l'accreditamento dei fondi di pertinenza delle regioni in modo da

permettere la giacenza presso i rispettivi tesorieri soltanto entro

un certo limite (fissato dal legislatore statale, secondo una non

irragionevole valutazione discrezionale al 3 per cento delle entrate

complessive previste nel bilancio di competenza) e soltanto quando le

regioni decidano di doversene effettivamente servire per

l'espletamento delle proprie funzioni, nello stesso tempo preclude

allo Stato medesimo di trasformare l'amministrazione dei conti

correnti intestati alle regioni presso la tesoreria centrale in un

anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale

(v. sentt. nn. 155 del 1977, 94 del 1981, 307 del 1983, 61 del 1987 e

742 del 1988). Infatti, la garanzia apprestata a favore delle regioni

dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'autonomia di gestione

delle proprie risorse finanziarie non consente allo Stato di disporre

di somme - che, anche se depositate presso la tesoreria centrale,

restano pur sempre di pertinenza regionale - in modo da precludere od

ostacolare l'integrale utilizzabilità da parte delle regioni dei

fondi loro spettanti per l'adempimento dei propri compiti

istituzionali, sempreché, ovviamente, il prelevamento sia richiesto

nelle forme, entro la misura e secondo le modalità e i tempi fissati

nelle leggi statali sulla finanza regionale (v. sentt. nn. 155 del

1977, 94 del 1981, 162 del 1982, 307 del 1983, 243 e 244 del 1985,

742 del 1988, 24 del 1991).

Del resto, se l'entità e i ritmi di accreditamento dei fondi di

pertinenza regionale dalla tesoreria centrale alle tesorerie operanti

presso le singole regioni non dovessero corrispondere alle esigenze

di spesa effettive e immediate, legittimamente accertate e valutate

dai competenti organi delle regioni interessate, diventerebbe

concreto il pericolo di un disavanzo, se non proprio di un vuoto, di

cassa rispetto all'indicato fabbisogno finanziario. Con la

conseguenza, già rilevata in passato da questa Corte (v., sent. n.

243 del 1985), che per tal via si rischierebbe di causare, in

difformità con il principio del buon andamento dell'amministrazione

e con una corretta gestione del denaro della collettività, un

aggravamento dell'esposizione debitoria complessiva del settore

pubblico allargato, considerato che nel caso ipotizzato le regioni

sarebbero indotte a procurarsi i fondi necessari per lo svolgimento

delle proprie funzioni, rifiutati o non ricevuti tempestivamente

dallo Stato, mediante onerose anticipazioni di cassa.

4. - Applicando i principi affermati da tempo nelle decisioni di

questa Corte non può non dichiararsi la fondatezza dei distinti

ricorsi presentati dalle Regioni Veneto, Liguria, Toscana ed Umbria e

riconoscere l'illegittima interferenza che gli atti impugnati hanno

prodotto sulla potestà di gestire autonomamente le proprie risorse

finanziarie garantita alle regioni a statuto ordinario dall'art. 119

della Costituzione.

Premesso che tutte le richieste di accreditamento formulate dalle

ricorrenti si sono mantenute nel limite del 3 per cento delle entrate

complessive previste nel bilancio di competenza e che le stesse sono

state precedute dalle comunicazioni delle regioni interessate relative ai preventivi di cassa trimestrali, in conformità a quanto

prescritto dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981, è testualmente

provato che per ciascuna delle ricorrenti la tesoreria centrale ha

provveduto ad accreditare una somma complessivamente inferiore a

quella legittimamente richiesta. Nel caso della Regione Veneto,

infatti, a fronte di richieste ammontanti a 244 miliardi di lire sono

stati emessi mandati di pagamento per un valore complessivo di 128

miliardi di lire. Analogamente, la tesoreria centrale ha corrisposto

alla Regione Toscana accreditamenti globalmente assommanti a 200

miliardi di lire dietro richiesta di 234 miliardi e 300 milioni di

lire. Anche la Regione Umbria ha beneficiato di accrediti del valore

complessivo di 60 miliardi di lire dopo che aveva domandato prelievi

ammontanti globalmente a 88 miliardi e 423 milioni di lire. Infine,

nel caso della Regione Liguria, alla richiesta di prelevare 38

miliardi e 100 milioni di lire la tesoreria centrale ha risposto con

un mandato di pagamento del valore di 20 miliardi di lire.

Non v'è dubbio, dunque, che, atteso che il Ministro del tesoro,

in qualità di detentore di conti correnti infruttiferi intestati

alle singole regioni, non ha alcun potere di sindacare la fondatezza

e la congruità delle richieste regionali formulate in conformità

alle norme sulla tesoreria unica, in nessun caso si sia realizzata

quella "piena e pronta disponibilità" delle somme di pertinenza

regionale giacenti nella tesoreria centrale, alla quale la

giurisprudenza di questa Corte condiziona, in ipotesi, la mancanza di

menomazione della garanzia dell'autonomia finanziaria assicurata alle

regioni dall'art. 119 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso

al Ministro del tesoro, rifiutare di accreditare presso le tesorerie

regionali somme, in deposito nei conti correnti intestati alle

singole regioni presso la tesoreria centrale, per un importo

inferiore a quello legittimamente richiesto dalle regioni interessate

ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge

finanziaria per il 1981) e dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984,

n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed

organismi pubblici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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