Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1987

Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

approvata il 16 luglio 1982 dalla Assemblea regionale siciliana

recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1980,

n. 87, concernente le unità sanitarie locali, ed interpretazione

autentica dell'art. 28, quarto comma della stessa legge", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la regione Sicilia,

notificato il 24 luglio 1982, depositato in cancelleria il 31 luglio

1982 ed iscritta al n. 34 del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ricorso notificato il 24 luglio 1982 il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art.

3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 16 luglio 1982 con il quale, in sede di interpretazione

autentica dell'art. 28, quarto comma, della L.R. 12 agosto 1980, n.

87, istitutiva delle unità sanitarie locali in Sicilia, si stabiliva

che le delibere dell'Assemblea Generale delle UU.SS.LL., adottate

nell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del comitato di

gestione della medesima, hanno carattere di decisioni definitive e

non sono soggette ad ulteriori forme di controllo da parte della

commissione provinciale di controllo;

che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 17, lett. c)

dello Statuto della Regione siciliana, in relazione al principio

fissato dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come

modificato dall'art. 13, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n.

181;

che la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16

luglio 1982 è stata espressamente abrogata con l'art. 4, quarto

comma, della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

perciò, con atto del 24 gennaio 1986, rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del

processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso

proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso

l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il

16 luglio 1982 (n. 34 del registro ricorsi 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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