Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978,

n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) limitatamente

a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: " h) la

identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti

dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14, comma terzo,

limitatamente alle parole: " b) all'igiene dell'ambiente"; art. 18,

comma secondo: "la stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e

dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale

nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per

definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali

presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate,

attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di

gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi

e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne

l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di

gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria

locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di

gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la

sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze

della gestione"; art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle

parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di

vita e"; art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la

salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene

ambientale e"; art. 22; art. 66, comma primo, lettera a),

limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le

attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", iscritto al n.

44 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,

ha dichiarato legittima la richiesta;

Vista l'ordinanza dell'11 gennaio 1993 con la quale lo stesso

Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie

limitatamente alle parti del quesito concernenti gli artt. 18, comma

secondo, e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avv. Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori del

referendum.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L' Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da

Mario Signorino, Rosa Filippini, Valter Baldassarri, Vincenzo Di

Calogero, Maria Leonia Taranta, Anna Laura Radiconcini, Antonio De

Belvis, Gianluca Rossi, Lorenzo Rendi, Alberto Ginocchi e Marilena

Liotti, concernente l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n.

833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), "limitatamente a:

art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: " h) la

identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti

dell'atmosfera, delle acque e del suolo";

art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: " b) all'igiene

dell'ambiente";

art. 18, comma secondo: "la stessa legge attribuisce la gestione

dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità

sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme

particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il

coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie

locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei

rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei

predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli

elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di

uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione

generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; d)

la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale

competente per territorio e la sua eventuale articolazione in

riferimento alle specifiche esigenze della gestione";

art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "di

vita e", e lettera c), limitatamente alle parole "di vita e";

art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la

salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene

ambientale e";

art. 22;

art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole:

"compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori

di igiene e profilassi".

2. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 l'Ufficio centrale,

ritenuta tempestiva la presentazione della richiesta e verificati i

risultati delle operazioni di riscontro compiute dal Centro

elettronico di documentazione della Corte di cassazione, ha

dichiarato legittima la richiesta di referendum.

3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione

dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato l'adunanza in camera

di consiglio per il 13 gennaio 1993, disponendone comunicazione ai

promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del

Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della

legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. - Con memoria depositata il 2 gennaio 1993 Valter Baldassarri,

Antonio De Belvis e Lorenzo Rendi, promotori della richiesta di referendum, rappresentati dall'avv. Beniamino Caravita di Toritto, hanno

segnalato che, successivamente all'ordinanza dell'Ufficio centrale,

è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i cui artt. 4 e 7 (concernenti,

rispettivamente, aziende ospedaliere e presidi ospedalieri ed i

presidi multizonali di prevenzione), incidendo su disposizioni

oggetto del quesito referendario ed in particolare sugli artt. 18 e

22 della legge n. 833 del 1978, ne avrebbero comportato

l'abrogazione. I promotori del referendum hanno altresì comunicato

di avere presentato istanza affinché l'Ufficio centrale deliberasse

in ordine alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 502

del 1992.

5. - Con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993, comunicata il giorno

successivo, l'Ufficio centrale per il referendum, ritenuto che il

contenuto normativo essenziale degli artt. 4 e 7 del sopravvenuto

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha modificato

sostanzialmente la disciplina prevista dagli artt. 18 e 22 della

legge n. 833 del 1978, ha dichiarato cessate le operazioni

referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti queste

disposizioni.

6. - Con memoria depositata il 7 gennaio 1992 l'associazione

"Socialità e Diritto", rappresentata dal suo presidente avv.

Vincenzo Vanda, ha chiesto che venga riconosciuta la propria

legittimazione ad intervenire e che nel merito il referendum sia

dichiarato inammissibile.

7. - Con memoria depositata l'11 gennaio 1993 i promotori del referendum, eccepita la inammissibilità dell'intervento

dell'associazione "Socialità e Diritto", hanno affermato che

obiettivo del referendum, con l'abrogazione di alcune disposizioni

della legge n. 833 del 1978, è di rendere autonoma la cura del

settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, secondo

le linee di evoluzione avviate con la legge 8 luglio 1986, n. 349,

che ha istituito il Ministero dell'ambiente. I promotori hanno anche

affermato che la richiesta di referendum è da ritenere ammissibile,

sostenendo che il quesito non urta con i limiti alle votazioni

popolari per l'abrogazione di leggi, espressamente o implicitamente

previsti dall'art. 75 della Costituzione, mentre imperfezioni del

quesito proposto sarebbero inevitabili e, siccome comuni agli

ordinari procedimenti di normazione, ininfluenti, secondo la

giurisprudenza della Corte (sentenza n. 63 del 1990),

sull'ammissibilità del referendum.

8. - Con nota integrativa depositata il 13 gennaio 1993,

successivamente alla seconda ordinanza dell'Ufficio centrale ed in

relazione alla più ristretta formulazione del quesito risultante

dalla stessa ordinanza, i promotori del referendum hanno precisato

che la proposta abrogazione di norme mira a colpire l'attribuzione di

competenze di controllo, al fine della prevenzione ambientale, anche

ai servizi interni delle unità sanitarie locali. La proposta

abrogazione dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, nella parte in

cui dispone il trasferimento ai comuni (con vincolo di destinazione

alle unità sanitarie locali) dei beni mobili ed immobili e delle

attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi, risponderebbe

alla stessa ragione ispiratrice, consentendo di provvedere al

trasferimento di beni ed attrezzature degli ex laboratori di igiene e

profilassi ai nuovi organismi di prevenzione.

9. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori,

l'avv. Beniamino Caravita di Toritto, che ha insistito per

l'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto

1. - Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile

l'intervento della associazione "Socialità e Diritto" non consentito

dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che indica in modo

tassativo, quali organi e soggetti che possono intervenire nel

procedimento dinanzi alla Corte costituzionale per la deliberazione

sull'ammissibilità del referendum, solo i delegati e i presentatori

o il Governo.

2. - La richiesta di referendum, sulla cui ammissibilità la Corte

deve pronunciarsi, riguarda le sole disposizioni della legge

istitutiva del servizio sanitario nazionale oggetto del quesito

ritenuto legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum con

ordinanza del 15 dicembre 1992 e per le quali le operazioni

referendarie non sono state dichiarate cessate dallo stesso Ufficio

con ordinanza dell'11 gennaio 1993.

Della legge 23 dicembre 1978, n. 833, residuano sottoposti a referendum i seguenti articoli, nella parte in cui prevedono:

a) che il servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle sue

competenze, persegue "la identificazione e la eliminazione delle

cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"

(art. 2, secondo comma, lettera h);

b) che l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie

competenze, provvede in particolare "all'igiene dell'ambiente" (art.

14, terzo comma, lettera b);

c) che le attività di prevenzione delle unità sanitarie

locali comprendono l'indicazione delle misure idonee alla

eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti non

solamente di lavoro (competenza che rimarrebbe attribuita alle unità

sanitarie locali), ma anche "di vita", competenza che si vorrebbe ad

esse sottratta (art. 20, primo comma, lettera c);

d) che le unità sanitarie locali organizzano propri servizi

non solo di medicina del lavoro e per la tutela della salute dei

lavoratori (che rimarrebbero attribuiti alle stesse), ma anche "per

la salvaguardia dell'ambiente" e "di igiene ambientale", servizi che

si vorrebbero ad esse sottratti (art. 21, secondo comma).

Infine si intendono escludere (mediante la soppressione di parte

dell'art. 66, primo comma, lettera a) della stessa legge) dal

trasferimento al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione

alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili e le

attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi.

3. - La richiesta di referendum non riguarda materie che

espressamente non sono ammesse alla votazione popolare, secondo la

indicazione testuale dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione,

né materie implicitamente escluse dal referendum, secondo la

interpretazione logico-sistematica della stessa disposizione

costituzionale, più volte precisata dalla giurisprudenza di questa

Corte.

Il quesito, come sopra descritto, risponde inoltre ai requisiti di

omogeneità, semplicità e chiarezza che, nell'ambito della verifica

propria di questa fase del procedimento referendario, consentono di

dichiarare ammissibile la relativa richiesta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione parziale degli artt. 2 secondo comma, 14 terzo comma,

20 primo comma, 21 secondo comma, 66 primo comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale),

nei termini indicati in epigrafe; richiesta dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992, escluse le

parti del quesito (artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge)

per le quali l'Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni

referendarie con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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