Art. 27 — Strumenti informativi

Le unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unita' sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanita' militare, gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva. Il libretto e' custodito dall'interessato o da chi esercita la potesta' o la tutela e puo' essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario. Con decreto dei Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ((e il Garante per la protezione dei dati personali)), e' approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalita' per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale ((e il Garante per la protezione dei dati personali)), le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalita' di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire a modelli uniformi per tutto il territorio nazionale. I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanita' oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attivita' sanitaria da parte delle unita' sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1978 al 1 gennaio 2004. 18 parole aggiunte.

… della salute dell'intestatario. Con decreto dei Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale aggiunto: e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale … dai nuovi nati. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale aggiunto: e il Garante per la protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art27 · fonte del testo

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