Art. 37 — Procedimento penale innanzi al giudice di pace

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Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art37 · fonte del testo

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