Art. 36 — Competenza in materia penale del giudice di pace
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.
Abrogato dal 30 dicembre 1999
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.
Abrogato dal 30 dicembre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purche' tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficolta' inter- pretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art36 · fonte del testo
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