Art. 1 — Modifiche al codice di procedura penale
((01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558")) All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
Testo vigente dal 21 febbraio 2012
