Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonche' dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito ((salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora)). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. ((Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice))».
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 9)). ((1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008)) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Testo vigente dal 21 febbraio 2012

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2011 al 21 febbraio 2012. 102 parole tolte, 96 parole aggiunte in 2 capoversi.

… l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito aggiunto: salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi … il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. aggiunto: Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice».

b) tolto: dopo l'art.123, e' inserito il seguente: «Art. 123-bis (Custodia dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui e' stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosita' della persona arrestata o l'incompatibilita' della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.». aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 9. 1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-22;211~art2 · fonte del testo

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