Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo le parole: "sentenza definitiva di proscioglimento" sono inserite le seguenti: "perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge";
  • b)le parole: "oltre i limiti di eta' previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe";
  • c)dopo le parole: "sospensione ingiustamente subita" sono inserite le seguenti: "e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,";
  • d)le parole: "secondo modalita' stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;
  • e)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.". 2 Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente: "57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.". Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

L'errata-corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 ha disposto che " all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,..."." La suddetta modifica entra in vigore il 22/06/2004.

Testo vigente dal 22 giugno 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 116/2005

    Parametro
    18 marzo 2005

    È ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quale modificato dall’art. 1 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126, e all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 66 del 2004, che introducono una tutela risarcitoria in forma specifica per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con il proscioglimento, per la asserita lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita e del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato determinata dalla adozione, in una materia riguardante i magistrati ordinari, di un decreto-legge, che non ha consentito la richiesta del preventivo parere del CSM. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dal punto di vista soggettivo, in particolare, deve riconoscersi la legittimazione del Consiglio superiore della magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 105 della Costituzione, mentre nessun dubbio può sussistere sulla legittimazione del Governo nel suo complesso e delle due Camere a resistere al conflitto. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso è indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, mentre non possono escludersi, in sede di valutazione preliminare, le condizioni per riconoscere l’idoneità di atti aventi natura legislativa a determinare il conflitto.

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 · Art. 1 Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2004

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2004 al 22 giugno 2004. .

… del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commessoaggiunto: ,o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L'errata-corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 ha disposto che " all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,..."." La suddetta modifica entra in vigore il 22/06/2004.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-16;66~art1 · fonte del testo

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