Per la tempestiva realizzazione degli interventi piu' urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) ((del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche' per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacita' operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 ((del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018)), e' incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2023 al 1 agosto 2023. 7 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Per la tempestiva realizzazione degli interventi piu' urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) tolto: dell'articolo 25, comma 2, del aggiunto: del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali … della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo tolto: decreto legislativo aggiunto: codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e' incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del aggiunto: codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art18 · fonte del testo

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