Art. 17-bis — Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche
Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attivita' medesime, purche' in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio. L'idoneita' delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attivita', deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024
Testo vigente dal 1 agosto 2023
