Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, e' autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilita' recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ((ripartite tra le regioni)). I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attivita' professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti e' computato proporzionalmente al periodo di attivita' svolta su base annua. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del ((regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo ((...)) entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ((ai tempi prescritti)) dallo stesso articolo 9. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali ((e di tali)) movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2023 al 1 agosto 2023. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tolto: alle aggiunto: tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato … di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429tolto: , del Parlamento europeo e del Consiglioaggiunto: , del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di … 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativotolto: ,aggiunto: ... entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga tolto: alle tempistiche prescritte aggiunto: ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per … obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e tolto: per aggiunto: di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art13 · fonte del testo

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