Art. 17 — Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 2026 al 28 aprile 2026. Leggi il testo vigente →
All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «verificatisi negli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024».
Testo in vigore dal 27 febbraio 2026 al 28 aprile 2026
