Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' volte al superamento di emergenze di protezione civile All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «((e relativamente)) alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) ((del comma 2 dell'articolo 25)), verificatisi negli anni 2022 ((e 2023,))». All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
