Art. 5 — Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 642
Testo vigente dal 7 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 642
Testo vigente dal 7 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1996 al 7 settembre 1996. 583 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di eta', 194 unita' della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici statali situati nelle regioni del centro-nord Italia. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalita' possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1993. L'idoneita' a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale e' accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1996. Il trattamento economico spettante e' quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il personale interessato di cui al comma 1 e' iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale puo' essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unita', presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione e' a carico della procedura stessa. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unita', individuati sulla base della maggiore anzianita' contributiva o di eta', che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1949, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano gia' fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, e' concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 642
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-08;353~art5 · fonte del testo
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