Art. 1-septies — Disposizioni in materia di mobilità

Disposizioni in materia di mobilita' Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di tremila unita', a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilita' entro il 31 dicembre 2002. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianita' previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilita' ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 maggio 1999, n. 144

3

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera b)) che " In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unita', trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200 unita' le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999."

Testo vigente dal 23 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1999 al 23 maggio 1999. 5 parole aggiunte.

aggiunto: Disposizioni in materia di mobilita' Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 maggio 1999, n. 144

    La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera b)) che " In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unita', trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200 unita' le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-04-08;78~art1septies · fonte del testo

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