Art. 1-novies — Proroga di trattamenti di mobilità
((1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)).
Testo vigente dal 7 giugno 1998
