Art. 2 — Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" ((e dopo le parole: "1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002")). ((1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilita' con decorrenza dalla data del licenziamento))
Testo vigente dal 8 agosto 2002
