Art. 1-octies — Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale
Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilita', possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unita' e dalla data del licenziamento, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonche' gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri gia' lavoranti ad orario ridotto, la citata indennita' e' calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attivita'. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 7 giugno 1998
