Art. 42 — Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale

[1]Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. ((Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole))

[2]1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "23 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "48 milioni". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006. 2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. ((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma. 2-bis. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006. 2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.))

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2007 al 1 dicembre 2007. 209 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole

aggiunto: 1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: … 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006. aggiunto: 2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo … 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006aggiunto: . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma. 2-bis. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006. 2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art42 · fonte del testo

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