In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: "a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
  • 1)dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
  • 2)dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
  • 3)dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
  • 4)da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
  • 5)da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • a-bis)i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";
  • b)al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
  • c)il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
  • a)alla protezione delle piante;
  • b)alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • c)alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  • d)all'allevamento e al ricovero degli animali;
  • e)all'agriturismo;
  • f)ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • g)alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
  • h)ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  • i)alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • l)all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art42bis · fonte del testo

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