Art. 42-ter — Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione
All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma".
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
