Art. 18 — Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata la spesa di ((499 milioni di euro)) per l'anno 2007, da destinare:

  • a)per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
  • b)per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
  • c)per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
  • d)per ((220 milioni)) di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  • e)per ((4 milioni)) di euro, al completamento delle attivita' di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
  • e-bis)per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF). Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di ((389 milioni)) di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ((, di concerto con il Ministro degli affari esteri)). (( Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ))

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2007 al 1 dicembre 2007. 4 parole tolte, 106 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata la spesa di tolto: 500 aggiunto: 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

d) per tolto: 225 aggiunto: 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore …

e) per tolto: 5 aggiunto: 4 milioni di euro, al completamento delle attivita' di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

aggiunto: e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF). Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di tolto: 410 aggiunto: 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanzeaggiunto: , di concerto con il Ministro degli affari esteri. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art18 · fonte del testo

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