Art. 18 — Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata la spesa di ((499 milioni di euro)) per l'anno 2007, da destinare:
- a)per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
- b)per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
- c)per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
- d)per ((220 milioni)) di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- e)per ((4 milioni)) di euro, al completamento delle attivita' di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
- e-bis)per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF). Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di ((389 milioni)) di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ((, di concerto con il Ministro degli affari esteri)). (( Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ))
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
